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	<title>Dott. Nicola Savino-Consulente Records Manager e Responsabile Conservazione Sostitutiva</title>
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	<description>Il tramonto della carta : il documento informatico.</description>
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		<title>Domanda per l&#8217;accreditamento conservatori : ecco la circolare.</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:51:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Si riporta la notizia dal sito di Digitpa : Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2012 la Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riporta la notizia dal sito di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/digitpa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con digitpa">Digitpa</a> :</p>
<blockquote><p>Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2012 la Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011 inerente alle modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">conservazione</a> dei <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti">documenti</a> informatici – art. 44bis, comma 1, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale -<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/cad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cad">CAD</a>). La circolare fornisce le indicazioni sulla documentazione da allegare alla domanda da parte dei soggetti che richiedono di accreditarsi come conservatori presso DigitPA e i requisiti di cui devono dimostrare il possesso. La domanda può, al momento, essere presentata da parte dei conservatori che intendono avviare il percorso di accreditamento. Percorso, tuttavia, che potrà essere completato solo a seguito della pubblicazione delle regole tecniche relative al sistema di conservazione previste dall’articolo 43 del <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/cad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cad">CAD</a>. Regole tecniche contenute nei decreti di attuazione del Codice dell’amministrazione digitale attualmente in fase di concerto tra le amministrazioni competenti. DigitPA, per agevolare l’iter di accreditamento, avvierà comunque l’istruttoria al fine di rendere possibili e accelerare gli investimenti degli operatori specializzati in un segmento di offerta di servizi essenziali particolarmente rilevante per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.</p></blockquote>
<p>Come già specificato precedentemente nella pagina dedicata ai Servizi, offriamo assistenza per l’accreditamento Conservatori DigitPA al fine di analizzare i requisiti richiesti, redigere la comunicazione con il relativo Progetto da presentare, gestire e manutenere nel tempo, i processi per garantire l’accreditamento ottenuto.</p>
<p><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Circolare%2029%20dic%202011-%20n%2059%20-%20Modalit%C3%A0%20accreditamento.pdf" target="_blank">Ecco il link della circolare.</a></p>
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		<title>Conservare la PEC : certezza o dubbio ?</title>
		<link>http://www.nicolasavino.com/2012/02/11/conservare-la-pec-certezza-o-dubbio/</link>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Di seguito un mio commento ad una interessantissima discussione aperta all&#8217;interno del mio Gruppo Aperto Linkedin sulla Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica, di cui riporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito un mio commento ad una interessantissima discussione aperta all&#8217;interno del mio Gruppo Aperto Linkedin sulla <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione-sostitutiva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione sostitutiva">Conservazione Sostitutiva</a> e <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fatturazione-elettronica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fatturazione elettronica">Fatturazione Elettronica</a>, di cui riporto il link per vedere tutti gli oltre 40 commenti : <a href="http://www.linkedin.com/groups/Pec-delle-imprese-comunicazione-parte-3725002.S.91144806">http://www.linkedin.com/groups/Pec-delle-imprese-comunicazione-parte-3725002.S.91144806</a></p>
<p><strong>Ecco il commento :</strong></p>
<blockquote><p>Ovviamente come già ribadito siamo tutti (o quasi) d&#8217;accordo che la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/pec/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pec">PEC</a> va conservata, la problematica è invece appunto il costo e come si conserva. Forse dirò una banalità, ma questo che segue è quanto scritto in un messaggio <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/pec/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pec">PEC</a> :</p>
<p>&#8220;Ricevuta di avvenuta consegna</p>
<p>Il giorno 30/01/2012 alle ore 09:47:21 (+0100) il messaggio &#8220;xxxxxxx&#8221; &#8220;seensolution@xxxxxx.it&#8221; ed indirizzato a<br />
axxxxx@xxxxxxx.it<br />
è stato consegnato nella casella di destinazione.</p>
<p>Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna nella casella indicata</p>
<p>Identificativo messaggio:opec230.20120130094713.02484.08.1.17@xxxxxx.it &#8221;</p>
<p>Ora qui non si può far notare, ma la parola CONSERVARLA è sottolineata ed in grassetto. Detto questo la domanda è come la conservo ? Applico alla PEC l&#8217;intero processo di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">conservazione</a> sostitutiva seguendo appunto le regole tecniche ? O solo una parte del processo visto che esiste sulla PEC già un certificato di firma ? E dove la salvo ? E i client di posta sono tutti interoperabili tra di loro ? Basta, per salvare una pec, utilizzare la funzione &#8220;Salva con nome&#8221; di qualsiasi client di posta ?<br />
Queste domande, che sono tutte prettamente tecniche, superano di gran lunga la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/normativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con normativa">normativa</a>, come spesso accade un pò con tutti i processi di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/dematerializzazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dematerializzazione">dematerializzazione</a>.<br />
E vi assicuro che gli utenti, professionisti e non, piuttosto che capire se conservare o meno la PEC, vorrebbero sapere COME.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
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		<title>Conservazione Sostitutiva : più operatività e meno burocrazia</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:05:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Siamo Stanchi ! Un imprenditore una volta mi disse : &#8221; Il Governo mi chiede di creare nuovi posti di lavoro, io vorrei, ho la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo Stanchi ! <strong>Un imprenditore una volta mi disse</strong> : &#8221; Il Governo mi chiede di creare nuovi posti di lavoro, io vorrei, ho la passione per farlo, gli strumenti e il capitale, ma&#8230;..poi mi guardo intorno e vedo burocrazia, assenza di meritocrazia e leggi che mi complicano le cose. Allora stacco, chiudo e invece di fare le cose in grande, preferisco creare piccole realtà con poche responsabilità&#8221; . Questa frase, legata all&#8217;intero mondo imprenditoriale, è certamente condivisibile e assolutamente veritiera. Ci troviamo di fronte non solo la crisi, ma anche le incompetenze di chi ci governa, o almeno fino all&#8217;altro ieri. L&#8217;attuale Governo sta attuando una serie di iniziative volte ad incentivare i mercati, questo è chiaro. O almeno ci prova. Si vedano le liberalizzazioni. E anche nel nostro mondo della <strong>Digitalizzazione</strong>, il Governo ha in programma <a href="http://www.tomshw.it/cont/news/agenda-digitale-firmata-monti-una-sorta-di-moleskine/35633/1.html" target="_blank">l&#8217;Agenda Digitale per tutto il Bel Paese</a>.  Ovviamente si spera che non siano solo parole, ma fatti.</p>
<p>E ora arriviamo al senso di questo post. Ho voluto fare questa premessa, perchè c&#8217;entra anche con il mondo della <strong><a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">conservazione</a> sostitutiva</strong>. In questi anni di consulenze a piccole, medie e grandi aziende e <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/pa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PA">PA</a>, ho visto tante realtà. Alcune di queste desiderose di entrare nel mondo della digital preservation, con l&#8217;intenzione di creare un nuovo business e nuovi posti di lavoro. Io espongo la situazione attuale italiana a questi imprenditori desiderosi di fare : dico quali sono le leggi, cosa dicono le regole tecniche in fase di approvazione, le mie esperienze, gli <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/standard/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con standard">standard</a>, i processi di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/dematerializzazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dematerializzazione">dematerializzazione</a>, gli obblighi e la situazione attuale del mercato. &#8220;Tutto molto interessante&#8221; dice l&#8217;imprenditore&#8230;.&#8221;ma perchè ci stiamo facendo tutti questi problemi con il mondo digitale, quando io la firma su carta la metto ad occhi chiusi? &#8221; E mi fa un&#8217;altra domanda : &#8220;Lei ha esposto le problematiche delle<strong> firme biometriche</strong> con evidenza in ambito clinico. Ma scusi è mai entrato in un ospedale o in una clinica ? Ha visto le firme che metton su i medici ? Non sono firme, sono segni o al massimo dei simboli.&#8221; . Le leggi sono importanti si sa, ma volete dire che questo imprenditore non ha forse ragione ? Vogliamo mettere <strong>la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/sicurezza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sicurezza">sicurezza</a></strong> ( e per sicurezza intendo anche certezza, integrità e autenticità) di una firma biometrica su un tablet (senza avere i requisiti di una <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-elettronica-avanzata/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma elettronica avanzata">firma elettronica avanzata</a>), rispetto ad un segno su un foglio ? E non mi dite che dipende da ospedale ad ospedale, diciamo la verità i medici nei corridoi con tutta la fretta e tutte le problematiche che hanno, non stanno proprio attentissimi alla firma. Mi pare evidente dunque che sia più sicura la prima, anche davanti ad un giudice e al perito di turno. Ma qualcuno di voi lettori mi dirà : attenzione! una firma biometrica per essere valida deve avere almeno <strong>efficacia probatoria 2702 del c.c</strong>. e per farlo almeno di firma elettronica avanzata dobbiamo parlare. Beh, chiunque stia pensando a questo, ha ragione. Si prende <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/cad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cad">CAD</a> alla mano ed ha perfettamente ragione. Le leggi come ho detto prima sono importanti e come si sa, anche se sono scritte male, vanno rispettate. Si pensi a Socrate, ad esempio.  Un altra considerazione che mi viene da fare subito e  mi è venuta in mente è il discorso della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fatturazione-elettronica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fatturazione elettronica">fatturazione elettronica</a>. Ma mi spiegate perchè su una <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fattura-elettronica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fattura elettronica">fattura elettronica</a>, devo avere una <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-digitale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma digitale">firma digitale</a> qualificata, quando dal punto di vista informatico ottengo la stessa certezza con una firma elettronica avanzata (come in Francia!) o con un canale sicuro <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/edi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con EDI">EDI</a> ? Certo la firma qualificata è più sicura, ma ci ricordiamo le nostre attuali <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fatture/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fatture">fatture</a> su carta come sono fatte ? E allora non entriamo in paranoia. Qualcuno diceva :<strong> <em>&#8220;C&#8217;è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologie diventano per tutti&#8221;</em></strong>  E&#8230;diciamoci la verità, è anche una parte del mercato, comprese le associazioni e i <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/gruppi-di-lavoro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con gruppi di lavoro">gruppi di lavoro</a>, a cui sta bene complicare le cose. Io vedo la conservazione dal punto di vista di un Ingegnere Informatico (anche se mi sento un pò avvocato, un pò archivista e un pò responsabile <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/privacy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con privacy">privacy</a>..chi più ne ha più ne metta..ma è il mio lavoro!), che sa cos&#8217;è un <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documento-informatico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documento informatico">documento informatico</a> e cosa bisogna fare per conservarlo adeguatamente. E soprattutto come tutto dipenda da processi e non da firme e marche. E devo dire la verità, spesso le leggi impongono cose assurde. Ma visto che ci sono, devo anche &#8220;fare i conti&#8221; con alcune limitazioni e spesso devo riuscire a trovare delle soluzioni che siano da un lato agili, smart e performanti e dall&#8217;altro che rispondano punto per punto alle leggi sulla <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione-sostitutiva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione sostitutiva">conservazione sostitutiva</a> (del resto mi pagano per fare questo).</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-894" title="conservazione sostitutiva : più operatività e meno burocrazia" src="http://www.nicolasavino.com/wp-content/uploads/2012/02/besmart.jpg" alt="" width="160" height="91" />Sia chiaro, e voglio ribadirlo</strong>, la conservazione sostitutiva deve rispettare per forza di cose le leggi attuali e future, comprese le nuove regole tecniche che arriveranno (su sui farò un articolo a parte..e lì ci saranno delle belle), non sono qui per dire : ognuno faccia come crede, ma bisogna trovare il modo, <strong>e per me questo è fondamentale</strong>, di trovare soluzioni che permettano allo stesso tempo all&#8217;imprenditore di : entrare nel campo della digital preservation con un processo agile e con la certezza che possa operare attivamente. Quindi..perchè non si può cambiare ? Perchè dobbiamo sempre complicare e complicarci le cose ? <strong>Siamo invece più SMART e troviamo soluzioni</strong>, non creiamo nuovi problemi. E questo lo dico a tutti gli altri consulenti come me, che rivestono un ruolo importante quando devono appunto trovare soluzioni e dare supporto e consigli.  Almeno così, avremo un Paese che guarda al digitale con serenità, con la speranza futura che un giorno anche il pensionato si conservi in digitale le sue bollette di casa.</p>
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		<title>Nasce ImprontaDOC : il software per inviare l&#8217;impronta dei documenti informatici all&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.nicolasavino.com/2011/12/10/nasce-improntadoc-il-software-per-inviare-limpronta-dei-documenti-informatici-allagenzia-delle-entrate/</link>
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		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:18:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Impronta Doc è la soluzione software della Seen Solution completamente Web Oriented, che permette alle software house o alle aziende di inviare all&#8217;Agenzia delle Entrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.nicolasavino.com/tag/impronta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impronta">Impronta</a> Doc</strong> è la soluzione <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con software">software</a> della Seen Solution completamente Web Oriented, che permette alle <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con software">software</a> <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/house/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con house">house</a> o alle aziende di inviare all&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/agenzia-delle-entrate/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agenzia delle entrate">Agenzia delle Entrate</a> l&#8217;impronta dell&#8217;Archivio Informatico secondo quanto dettato dal <strong>Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate del 25/10/2010</strong>.</p>
<p><a href="http://www.improntadoc.com" target="_blank">Url : www.improntadoc.com</a></p>
<p>ImprontaDOC genera il file XML riferito all&#8217;impronta dei <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti-informatici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti informatici">documenti informatici</a> passati in <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione-sostitutiva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione sostitutiva">conservazione sostitutiva</a>. Il file XML è già pronto per essere inviato al software FileInternet o Entratel dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Inoltre si integra perfettamente con qualsiasi altra web application e/o altro software.</p>
<p>ImprontaDOC è un&#8217;applicazione WEB. Non devi installare nulla sui pc o server, basta avere una connessione internet e puoi compilare direttamente on-line i dati richiesti obbligatori e fare anche l&#8217;upload del file dell&#8217;archivio e della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/marca-temporale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con marca temporale">marca temporale</a>. Avrai anche storia delle comunicazioni effettuate.</p>
<p>Avrai sempre assistenza per la compilazione dei dati e potrai richiedere <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/consulenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con consulenza">consulenza</a> sulla <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/normativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con normativa">normativa</a> e sulla sua evoluzione. Potrai anche chiedere servizi aggiuntivi come la figura del Responsabile della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">Conservazione</a> oppure farci fare direttamente a noi il solo invio dell&#8217;impronta del tuo archivio informatico.</p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a1d8850049fe4dd2a291aaf04737a844/009_Com.st.+Conservazione+sostitutiva+31.01.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=a1d8850049fe4dd2a291aaf04737a844" target="_blank">E&#8217; possibile adempiere all&#8217;obbligo fino al 29 febbraio 2012.</a></p>
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		<title>Il manuale del responsabile della conservazione sostitutiva ? Io lo conserverei in digitale.</title>
		<link>http://www.nicolasavino.com/2011/12/09/il-manuale-del-responsabile-della-conservazione-sostitutiva-io-lo-conserverei-in-digitale/</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:26:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nei processi di conservazione sostitutiva, come tutti sanno, risulta fondamentale redigere ed aggiornare il manuale del responsabile. Tale manuale racchiude in sé non solamente tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei processi di <strong><a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione-sostitutiva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione sostitutiva">conservazione sostitutiva</a></strong>, come tutti sanno, risulta fondamentale redigere ed aggiornare il manuale del responsabile. Tale manuale racchiude in sé non solamente tutte le metodologie, tecniche-tecnologie e riferimenti normativi, ma appunto il <strong>processo utilizzato per conservare</strong> in modo sostitutivo e quindi in formato digitale i <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti-elettronici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti elettronici">documenti elettronici</a>.</p>
<p>Nel manuale vengono inserite anche le rispettive responsabilità in seno non solo al <strong>responsabile della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">conservazione</a></strong> sostitutiva, ma evidentemente anche a tutti i delegati e in genere a tutti gli stakeholders che fanno parte del processo di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/dematerializzazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dematerializzazione">dematerializzazione</a>. <img class="alignleft size-full wp-image-870" title="manuale conservazione sostitutiva" src="http://www.nicolasavino.com/wp-content/uploads/2011/12/manualeconservazione.jpg" alt="" width="356" height="337" /></p>
<p>Vengono anche inserite le correzioni e gli errori commessi, con le rispettive soluzioni, i cambiamenti e le gestioni sullo “stato” di conservazione dell&#8217;archivio informatico.</p>
<p>In fase di controllo, in verità, il manuale è il primo documento che un funzionario statale richiede per verificare la correttezza del processo di conservazione sostitutiva. Ed è dunque un documento essenziale per chi fa <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione-digitale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione digitale">conservazione digitale</a> sia in <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/outsourcing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con outsourcing">outsourcing</a> sia in <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/house/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con house">house</a>.</p>
<p>Fino ad ora, guardando anche la mia esperienza in diverse aziende tra cui anche qualche multinazionale, <strong>il manuale</strong> viene tenuto e conservato in formato <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/analogico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con analogico">analogico</a>. Questo perchè molto semplicemente non esiste alcun obbligo di come “mantenere” e conservare questo manuale.</p>
<p>Ovviamente è facoltà del responsabile come redigere, gestire e conservare il suo “diario di bordo”.</p>
<p>Io sono invece dell&#8217;idea che il manuale deve essere creato, gestito e conservato oltre che tenuto, in formato digitale. E vi spiego il perchè :</p>
<p>un documento analogico difatti si presta bene a un milione di modifiche di cui fondamentalmente non si ha mai traccia. Ovvero potrei sbizzarrirmi a scrivere cose diverse, cancellarle, riscriverle e cambiare ad libitum il manuale. Questa come si sa è una delle differenze di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/sicurezza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sicurezza">sicurezza</a> che l&#8217;analogico ha nei confronti del digitale. <strong>Il digitale è molto più sicuro</strong>, o meglio si presta benissimo ad un discorso di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/auditing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con auditing">auditing</a>. Tipicamente nel manuale tenuto in formato analogico, per ogni operazione fatta, scriverò una data con il rispettivo processo fatto in quel preciso giorno. Ora la domanda è : e se ci fosse una <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/marca-temporale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con marca temporale">marca temporale</a> a “certificare” che in quel giorno il manuale aveva quei contenuti ? E un altra domanda : e se ci fosse la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-digitale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma digitale">firma digitale</a>, o le firme digitale di tutti gli attori che intervengono sul manuale, nel “certificare” la sottoscrizione dei contenuti ?</p>
<p>Mia personale risposta : molto meglio!. Non solo si avrebbe un vantaggio evidentemente dal punto di vista della correttezza-onestà del processo di conservazione sostitutiva, ma anche dal punto di vista della certificazione dello stesso. Io quindi detto genericamente, farei così :</p>
<p>1.redazione del manuale in formato digitale</p>
<p>2.firma digitale del responsabile</p>
<p>3.apposizione della marca temporale</p>
<p>4.conservazione del manuale.</p>
<p>E gli aggiornamenti e le modifiche al manuale ?</p>
<p>Ripeto il processo anche con una nuova marca temporale, tenendo ovviamente traccia delle “vecchie” marche temporali apposte sul documento.</p>
<p>Quando ho indicato questa mia piccola idea in un convegno a Roma, si è aperto un bellissimo dibattito nel quale si evidenziava da parte di un partecipante questa osservazione : “Poichè nel manuale faccio modifiche quasi ogni giorno, metto una marca temporale quindi secondo lei ogni giorno e dunque spendo circa 6 euro mese? Per me non è fattibile”</p>
<p>Questo partecipante, ha posto effettivamente un problema non di poco conto. Tenendo presente che io non potevo ovviamente conoscere il processo di conservazione nello specifico, ho dato questa risposta : “Evidentemente se lei modifica ogni giorno il manuale, c&#8217;è qualcosa che non va nel suo processo di dematerializzazione”. Perchè ho dato questa risposta. Per il semplice motivo che secondo me, il manuale deve sicuramente avere delle modifiche, ma le più poche possibili. Avere <strong>un processo di conservazione chiaro e automatizzato</strong> e che segue tutte le indicazioni della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/normativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con normativa">normativa</a>, non credo che abbia bisogno di continui aggiornamenti. E proprio per questo motivo si può conservare in digitale il manuale del responsabile. Chi controllerà i <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti">documenti</a> digitali, certamente apprezzerà il fatto di avere una “storia veritiera e certificata” del manuale dal binomio marca temporale-firma digitale. E poi scusate, ma non è proprio dell&#8217;archivista, tenere storia di tutte le modifiche fatte nel suo archivio ? E diciamoci la verità, sulla carta posso farne di tutti i colori, con il digitale molto ma molto meno.</p>
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		<title>Firma digitale Open Source</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 30 settembre 2011 è stata rilasciata da Yacme una release candidate 1 per la firma digitale a norma italiana per Open Office e Libre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 settembre 2011 è stata rilasciata da Yacme una release candidate 1 per la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-digitale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma digitale">firma digitale</a> a norma italiana per Open Office e Libre Office. Riportiamo di seguito quanto scritto dal sito del progetto <a href="http://oxsit.yacme.com/?page_id=2&amp;lang=it" target="_blank">http://oxsit.yacme.com/?page_id=2&amp;lang=it</a> :</p>
<blockquote><p><em>OOo-XAdES-Sig-IT (familiarmente OXSIT) è un’estensione di OpenOffice.org, cioè un modulo <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con software">software</a> aggiuntivo per la nota suite <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/open-source/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con open source">Open Source</a> di automazione ufficio.</em><br />
<em> Essa gestisce la firma digitale (sottoscrizione, verifica) secondo la specifica XAdES, consentendo di produrre <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti">documenti</a> legalmente validi secondo la legge italiana.</em><br />
<em> OpenOffice.org contiene già una funzione di firma, che però segue le più generali specifiche XMLSig; XAdES è una particolare specializzazione di XMLSig pensata per l’utilizzo nell’ambito della sottoscrizione di documenti digitali XML secondo la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/normativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con normativa">normativa</a> europea.</em><br />
<em> L’ente che emana le regole tecniche per l’informatica nella <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/pa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PA">PA</a> (ma anche spesso per tutti gli altri settori) in Italia, il <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/digitpa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con digitpa">DigitPA</a> (ex <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/cnipa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cnipa">CNIPA</a>), ha ammesso XAdES come formato legale di firma nel 2006, assieme a PKCS7 e PDF. La firma digitale appare anche nei draft di ODF 1.2, e questo progetto prevede di mantenere un costante allineamento anche a questo riguardo.</em><br />
<em> Dato che l’utilizzo di token crittografici e certificati qualificati è necessario per realizzare firme elettroniche di elevata attendibilità, un’attenzione speciale è rivolta al supporto dei cosiddetti SSCD, dispositivi sicuri per la creazione della firma come le Smart Cards che si stanno diffondendo capillarmente in Europa. Inizialmente saranno gestiti i token PKCS11, preservando però la generalità di approccio necessaria ad integrare facilmente altre specifiche quale ad esempio PKCS15. Per la parte crittografica ci si avvarrà dell’esperienza maturata in progetti come j4sign, opensignpdf e OpenSC.</em><br />
<em> Si ritiene poi particolarmente importante fornire un’interfaccia ad un tempo semplice e “di garanzia”, che permetta all’utente di controllare strettamente e rigorosamente gli aspetti più delicati dei processi di sottoscrizione e verifica. A questo scopo l’interfaccia grafica utente (UI) è integrata nell’interfaccia funzionale <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/standard/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con standard">standard</a> di OpenOffice.org. Vengono fornite in forma grafica le indicazioni su elementi o stati critici sia della procedura di firma che della procedura di verifica.</em><br />
<em> Il progetto è ospitato dal repository europeo OSOR ed è rilasciato con doppia licenza GPL ed EUPL.</em></p></blockquote>
<p>Si ritiene che questo plugin è e sarà molto utile per tutte quelle realtà che utilizzano quotidianamente OpenOffice e che quindi ora possono dare prova di sottoscrizione ai documenti creati. Chiaro che per i processi di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">conservazione</a> sostitutiva nulla cambia, anche se si tratta come in questo caso di un file ODF, che per la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione">conservazione</a> digitale viene visto come qualsiasi altro <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documento-informatico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documento informatico">documento informatico</a>.</p>
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		<title>Webinar Firma Biometrica e Firma Elettronica Avanzata</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:51:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il webinar discute della firma biometrica e della firma elettronica avanzata, dal punto di vista tecnico e normativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/webinar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con webinar">webinar</a> discute della firma biometrica e della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-elettronica-avanzata/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma elettronica avanzata">firma elettronica avanzata</a>, dal punto di vista tecnico e normativo.</p>
<p><object width="800" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.seensolution.com/webinar/webinar_firma_biometrica/webinar_firma_biometrica.swf" /><embed width="800" height="600" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.seensolution.com/webinar/webinar_firma_biometrica/webinar_firma_biometrica.swf" /></object></p>
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		<title>Fatturazione Elettronica : nuove regole della Commissione UE</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nuove regole e nuove definizione per la fattura elettronica, infatti in data 5 ottobre 2011, la Commissione europea ha pubblicato le note esplicative di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuove regole e nuove definizione per la <strong><a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fattura/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fattura">fattura</a> elettronica</strong>, infatti in data 5 ottobre 2011, la Commissione europea ha pubblicato le note esplicative di cui alla direttiva n. 2010/45/UE. Tali note forniscono indicazioni e linee guida in merito alla legislazione comunitaria in materia di IVA , che gli Stati membri dovranno recepire in modo da renderle effettive a partire dal <strong>1° gennaio 2013</strong>.</p>
<p>Vediamo nel dettaglio cosa si dice della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fattura-elettronica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fattura elettronica">fattura elettronica</a>. Prima di tutto cambia la definizione della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/fattura-elettronica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fattura elettronica">fattura elettronica</a> che diviene : &#8220; una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva <strong>emessa e ricevuta in formato elettronico</strong>” (sostanzialmente viene sancito il principio di parità con la fattura cartacea). Inoltre viene anche specificato che : &#8220;ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l&#8217;autenticità dell&#8217;origine, l&#8217;integrità del contenuto e la leggibilità della fattura&#8221;.</p>
<p>Cosa si evince dunque da queste nuove definizioni ? Da notare immediatamente che si vuole, da parte della Commissione UE, differenziare nettamente il concetto di fattura elettronica da quella di <strong>fattura digitale/telematica</strong>. Dunque una fattura telematica che viene inviata ad esempio via mail in formato PDF/A o resa on-line su un portale web, non è assolutamente da considerarsi una fattura elettronica. Contrariamente una fattura che viene emessa e trasmessa elettronicamente e quindi che viene considerata fattura elettronica, è tale solo e soltanto se :</p>
<ul>
<li><strong>L’autenticità dell’origine e l’integrità</strong> del contenuto possono essere assicurate dalle due seguenti tecnologie : a) <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-elettronica-avanzata/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma elettronica avanzata">firma elettronica avanzata</a>, b) trasmissione elettronica dei dati (ovviamente anche <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/edi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con EDI">EDI</a>).</li>
<li><strong> <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/firma-digitale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con firma digitale">firma digitale</a> e <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/riferimento-temporale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con riferimento temporale">riferimento temporale</a>(in Italia)</strong> , ma anche</li>
<li>qualunque <strong>altra forma tecnologica</strong> che garantisca autenticità ed integrità!??!?!.</li>
</ul>
<div>Dunque non piccole modifiche. E vediamone il perchè. Si ripropone la firma elettronica avanzata, che badate bene non è assolutamente la firma digitale, ma che ha valenza 2702 (efficacia della scrittura privata) del c.c. secondo il <strong>235/2010</strong>. Ho parlato molto dei vantaggi e dei svantaggi della firma elettronica avanzata sia sul Blog sia nei convegni e dunque quello che posso dire è che certamente tale tecnologia facilita l&#8217;usabilità delle fattura elettroniche in numerosi scenari, ma è anche soggetta a maggiori controlli di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/sicurezza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sicurezza">sicurezza</a> visto che non si basa su un certificato qualificato, cosa che la firma digitale ovviamente soddisfa. Certamente tutto dipenda da quelle due paroline magiche :<strong> autenticità ed integrità dell&#8217;origine. </strong>Come dimostrare tali qualità con un <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documento-informatico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documento informatico">documento informatico</a>  ? Grazie ovviamente alle firma elettroniche, quella avanzata e quella digitale certamente. Ma anche altro ? Beh assolutamente si, almeno secondo la Commissione Europea. Difatti abbiamo detto prima che anche qualsiasi altra tecnologia che soddisfi le solite paroline magiche, può essere utilizzata per creare una fattura elettronica.</div>
<div><strong>E&#8217; troppo ? Probabilmente si.</strong> Capisco che si voglia facilitare l&#8217;uso della fattura elettronica, per tutti i vantaggi che essa comporta, ma dobbiamo almeno avere un minimo di certezza di prova, sia di sottoscrizione sia di sicurezza.</div>
<div>Altrimenti accadrà che quando si dovrò dimostrare davanti ad un giudice la propria buona fede, si avranno meno certezze tecniche per garantire che una fattura elettronica sia effettivamente riconducibile ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.</div>
<div>Bisogna certamente capire come sono fatte queste tecnologie e quali potrebbero essere, ma su questo c&#8217;è sicuramente del tempo : fino a Gennaio 2013.</div>
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		<title>Webinar Invio Impronta Archivio Informatico</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:58:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Webin sull&#8217;Invio dell&#8217;Impronta dell&#8217;Archivio Informatico all&#8217;Agenzia Delle Entrate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webin sull&#8217;Invio dell&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/impronta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impronta">Impronta</a> dell&#8217;Archivio Informatico all&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/agenzia-delle-entrate/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agenzia delle entrate">Agenzia Delle Entrate</a></p>
<p><object width="800" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" class="mceItemMedia mceItemFlash"><param name="src" value="http://www.seensolution.com/webinar/webinar_impronta/webinar_impronta.swf" /><embed width="800" height="600" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.seensolution.com/webinar/webinar_impronta/webinar_impronta.swf" class="mceItemMedia mceItemFlash" /></object></p>
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		<title>Analisi e Commento sulle nuove Regole Tecniche in materia di Conservazione Sostitutiva dei Documenti.</title>
		<link>http://www.nicolasavino.com/2011/08/17/analisi-e-commento-sulle-nuove-regole-tecniche-digitpa/</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 5 Agosto 2011 il DigitPA, ex CNIPA, ha pubblicato sul suo sito ufficiale la bozza delle regole tecniche in materia di conservazione e gestione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 5 Agosto 2011 il <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/digitpa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con digitpa">DigitPA</a>, ex <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/cnipa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cnipa">CNIPA</a>, ha pubblicato sul suo sito ufficiale la bozza delle<strong> regole tecniche in materia di conservazione e gestione dei <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti">documenti</a> informatici</strong>, ai sensi del CAD (Codice Amministrazione Digitale) D.lgs 235/2010 e ai sensi dell&#8217;articolo 71 del suddetto codice. Ovviamente queste regole tecniche sono soltanto delle bozze, infatti è data la possibilità a chi vuole di contribuire a commentare queste norme tramite email sino al 10 settembre, ma presentano comunque delle grossissime novità che è importante analizzare. <strong>Dunque di seguito viene proposta una mia personale analisi (in corsivo) solo a quegli articoli della bozza di DigitPA interessanti ed innovativi. </strong>Inoltre alla fine dell&#8217;analisi trovate in allegato tutti i documenti delle regole tecniche compresi gli allegati.<strong><br />
</strong></p>
<p>Iniziamo dal Capo II articolo 3 :</p>
<blockquote><p>La formazione del <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documento-informatico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documento informatico">documento informatico</a> comprende le attività di cui alle seguenti principali tipologie:<br />
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con software">software</a>;<br />
b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico, acquisizione per via telematica o su supporto informatico;<br />
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;<br />
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.</p></blockquote>
<p><em>Sebbene sia facile per tutti comprendere i significati di cui sopra, vorrei far notare che i casi c) e d) non sono assolutamente banali. Mentre per gli altri due a) e b), ovviamente parliamo ad esempio di pdf/a generati da software e da scansioni, i rimanenti infatti considerano il documento informatico come risultato di una registrazione telematica e di una generazione di dati. Quindi se io compilo online un form con annessa ad esempio anche la mia firma digitale, allora potrei avere un documento che riassume la mia registrazione e che certifichi la compilazione per mezzo della sottoscrizione elettronica. Chiaro comunque che potrei avere un documento informatico anche senza la firma. Per quanto concerne invece la generazione di un documento risultato di un&#8217;aggregazione di dati, allora in questo caso appare possibile realizzare tramite l&#8217;interoperabilità dei sistemi una memorizzazione di più informazioni provenienti anche da basi di dati diversi.</em></p>
<blockquote><p>2. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta, può anche essere delegata a terzi.</p></blockquote>
<p><em>Questo in verità già si sapeva, ma DigitPA ha fatto bene a riconfermare la possibilità di delegare a terzi la gestione del sistema di conservazione e la tenuta del documento informatico. Dunque ancora una volta si accentua la possibilità di delegare ad operatori del settore e più esperti la conservazione dei documenti digitali. Quello che da una vita ormai si chiama <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/outsourcing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con outsourcing">Outsourcing</a>. </em></p>
<blockquote><p>7. Nel caso di documento informatico, di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo la caratteristica di immodificabilità è determinata dall’operazione di registrazione dell’esito dell’operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.</p></blockquote>
<p><em>Il punto 7 si riferisce alla formazione di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/documenti-informatici/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con documenti informatici">documenti informatici</a>, come descritti sopra e discute della immodificabilità di tali documenti risultanti dalla registrazione di un form o l&#8217;aggregazione di più dati. In questo caso si parla di misure. Beh, c&#8217;è da dire che qui si aprirebbe un mondo di processi ed operazioni utili e necessari per garantire che tali misure siano adeguate alla protezione e staticità dei dati. Inoltre la conservazione dei log è da sempre un argomento molto discusso, visto che esistono diverse metodologie che assicurano la <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/sicurezza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sicurezza">sicurezza</a> del sistema. Il punto cruciale è dunque identificare le giuste misure e verificare che le soluzioni scelte per ottemperare a tali obblighi, siano effettivamente efficaci. Insomma per nulla facile e banale. Inoltre bisognerà capire come realizzare adeguatamente tutte le misure in previsione anche del <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/d-l-5-maggio-2011-n-138/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con D.L. 5 maggio 2011 n. 138">D.L. 5 maggio 2011 n. 138</a> che semplifica di molto (in modo sbagliato!) alcuni obblighi relaitivi alla <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/privacy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con privacy">privacy</a>.<br />
</em></p>
<blockquote><p>9. L’<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/evidenza-informatica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con evidenza informatica">evidenza informatica</a> corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la longevità dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.</p></blockquote>
<p><em>Finalmente un punto cruciale sull&#8217;evidenza informatica trattato come si deve (non tanto sui formati ma quanto l&#8217;idea), almeno secondo il mio parere. Per quanto concerne i formati, di cui vi consiglio a proposito di leggere l&#8217;allegato 2 che trovate in allegato alla fine di questa analisi , e di cui parlerò<em> successivamente con un articolo dedicato</em> (i miei utenti come sempre verranno informati ), ma per il momento è confortevole notare che per l&#8217;evidenza si parli ufficialmente di interoperabilità, longevità, accesso e leggibilità. Cose che dirà qualcuno, erano ovvie anche prima. Certamente, ma molto meglio se si specificano i formati, obblighi e procedure da realizzare e certificare per mezzo di processi ben precisi. </em></p>
<blockquote><p><em><br />
</em>10.Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati da associare allo stesso è: l’identificativo univoco e persistente, la data di cui al precedente comma 8, l’oggetto, il soggetto che ha formato il documento e l’eventuale destinatario, come definiti nell’allegato 5 al presente decreto. Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative.</p></blockquote>
<p><em>I metadati.Quanto sono importanti i metadati per un documento! E finalmente vi è l&#8217;obbligo di associare ad un documento almeno 5 metadati essenziali. Inoltre questo comma presuppone che tutti i sistemi che fanno attualmente conservazione sostitutiva, ma privi di metadati (vi assicuro che ne ho visti molti!) non sono sufficientemente a norma. Sul perchè siano importantissimi i metadati, ne ho sempre parlato molto, sia perchè rappresentano gli attributi descrittivi di un documento, sia perchè tutti gli standard internazionali per l&#8217;interoperabilità e la conservazione dei documenti, rendono assolutamente necessari i metadati e le associazioni logiche di quest&#8217;ultimi. Una cosa che posso aggiungere è che io personalmente avrei inserito come metadato da associare obbligatoriamente al documento, anche lo stato di workflow inerente al processo documentale. Questo perchè risultarebbbe rilevante capire lo stato di lavoro di un documento rispetto al contesto documentale in cui viene manipolato, gestito e conservato.</em></p>
<p>Passiamo ora all&#8217;articolo 4 :</p>
<blockquote><p>1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’articolo 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.</p></blockquote>
<p><em>Qui sinceramente esce fuori una richiesta di cui non ne ho mai capito il perchè. Per quale motivo la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, deve avere anche la stessa forma??? Ai fini della veridicità di un documento e della sua trasposizione da analogico a digitale, quello che conta è il contenuto, ovvero l&#8217;informazione in sè e non il grafico fatto a stelline o a barre. Insomma, se io parlo ad esempio di un contratto o di una fattura, mi interesseranno i dati in esso contenuti, non come questo sia impaginato. Quindi non condivido assolutamente il perchè si debba considerare anche la forma, bastava il contenuto. E poi : la copia per immagine riguarda solo le scansioni ??? Non credo.</em></p>
<blockquote><p>3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità, delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’articolo 22, comma 2, del Codice, può essere inclusa nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/notaio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con notaio">notaio</a> o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici, se effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato che deve contenere l’impronta di ogni copia per immagine e un riferimento temporale. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con la firma digitale o con la firma elettronica qualificata del <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/notaio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con notaio">notaio</a> o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</p></blockquote>
<p><em>In questo caso viene specificata la proceduta corretta per la digitalizzazione di documenti analogici di cui sia richiesta anche la conformità da parte di un pubblico ufficiale. Da notare come il processo di verifica venga assicurato tramite l&#8217;impronta del documento (funzione di hashing) associata ad un riferimento temporale non opponibile a terzi. </em></p>
<blockquote><p>6. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al precedente comma (ovvero la copia informatica di un documento informatico) , se fornito a terzi, viene sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.</p></blockquote>
<p><em>Giusto per ricordare che quando si invia un documento informatico si deve necessariamente firmarlo digitalmente. Una procedura più corretta o che rallenta di più i processi documentali ? A mio parere, doverosa, visto che si tratta di una copia informatica.</em></p>
<p><em><br />
</em>Passiamo all&#8217;articolo 5 :</p>
<blockquote><p>1. I documenti informatici di cui è prevista la conservazione sono trasferiti nel sistema di conservazione generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il formato concordati con il responsabile della conservazione e previsti dal manuale di conservazione.</p></blockquote>
<p><em>Notevoli novità in questo piccolo comma. Iniziamo col dire che a questo punto il manuale del <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/responsabile-della-conservazione-sostitutiva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con responsabile della conservazione sostitutiva">responsabile della conservazione sostitutiva</a> diventa obbligatorio, mentre prima era facoltativo. Ma questa è certamente una necessità, visto che il manuale rappresentava già un documento fondamentale per i processi di <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/dematerializzazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dematerializzazione">dematerializzazione</a> e non si capiva come mai non era obbligatorio. In secondo luogo, viene richiamata ancora una volta l&#8217;importanza del ruolo del responsabile della <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/conservazione-digitale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con conservazione digitale">conservazione digitale</a>. Egli è infatti una figura indispensabile per il processo di conservazione ed anche necessaria per la tenuta del sistema di conservazione. Ora giungiamo al nuovo &#8220;pacchetto di versamento&#8221;. Cos&#8217;è ? Perchè ? E soprattutto da dove ne salta fuori ?. Per parlare del pacchetto di versamento si deve fare riferimento all&#8217;allegato</em> <em>1 delle bozze, che lo definisce come : pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione</em>. <em>Vi suona famigliare la parola produttore ? Forse se avete letto il mio blog, certamente si : <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a>, ovvero l&#8217;Open Archival Information System , lo standard internazionale per la digital preservation. E anche il pacchetto di versamento viene trattato sempre dall&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a>. Quindi vi lascio alla lettura del mio articolo sull&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a> per approfondimenti. Dunque è importantissimo che l&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a> sia stato ufficialmente &#8220;riconosciuto&#8221; anche da DigitPA, visto che si tratta comunque di uno standard internazionale e dunque direi necessario per affrontare correttamente la conservazione sostitutiva dei documenti. Risulta però altrettanto chiaro che questa implicazione, ma come vederemo ce ne saranno altre conseguenze sempre dell&#8217;adozione dell&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a>, implica per tutti gli operatori del settore di aggiornare le proprie soluzioni e i propri software di conservazione secondo le metodologie descritte dal <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a>. Meglio ancora si vedrà che un sistema che non sia conforme alla <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/normativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con normativa">normativa</a> UNI 11386:2010 SInCRO (anche se in verità nelle regole tecniche esiste una &#8220;versione particolare&#8221; del SInCRO) e appunto all&#8217;<a href="http://www.nicolasavino.com/tag/oais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con OAIS">OAIS</a>, non sia adeguato e non a norma.</em></p>
<p>Nel seguito delle bozze, l&#8217;intero CAPO III e il CAPO IV vengono utilizzati da DigitPA per parlare del documento informatico amministrativo per gli enti e le pubbliche amministrazioni, quindi su questo non mi dilungherò molto, ma vorrei solo fare delle breve considerazioni : viene inserito il responsabile della gestione documentale e sia per la gestione del documento informatico, sia per la gestione del protocollo, si fa riferimento al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre si parla anche del manuale di gestione, ovvero il manuale di riferimento per le <a href="http://www.nicolasavino.com/tag/pa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PA">PA</a> che racchiude tutte le procedure, le metodologie, la gestione, le misure di sicurezza ( di concerto anche con il Responsabile della Conservazione Sostitutiva!) e la conservazione con annessa protocollazione dei documenti amministrativi. Per ultimo si segnala, come già previsto dal 235/2010, la presenza obbligatoria del Timbro Digitale, di cui si dovranno fornire gratuitamente i programmi atti alla verifica.</p>
<p>Come promesso, di ritorno dalle vacanze, concludo questa breve analisi con alcune considerazioni finali.</p>
<p>Per quanto concerne gli allegati, devo dire che sono semplicemente dei documenti che descrivono in dettaglio i termini utilizzati nella guida e alcuni di essi sono delle copie ( con traduzione dall&#8217;inglese all&#8217;italiano) delle metodologie-standard SInCRO e OAIS. Detto questo,  vorrei ora parlare dell&#8217;allegato sulle Bozza regole tecniche del sistema di conservazione di documenti informatici, che è assolutamente non banale :</p>
<blockquote><p>Articolo 3.<br />
Il sistema di conservazione<br />
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Codice, il sistema di<br />
conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’articolo 6 fino<br />
all’eventuale scarto tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, la conservazione<br />
mantenendo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità<br />
degli oggetti in esso conservati, quali:<br />
a. i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi<br />
associati di cui all’allegato 5 al presente decreto;<br />
b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad<br />
essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto, contenenti i riferimenti che<br />
univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o alla aggregazione documentale.</p>
<p>2. Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento dell’intero ciclo di gestione dell’oggetto conservato nell’ambito del processo di conservazione.</p>
<p>3. Il sistema di conservazione garantisce l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.</p>
<p>4. Gli elenchi delle misure, degli standard, delle specifiche tecniche, dei formati, utilizzabili quali riferimento per il sistema di conservazione sono riportati negli allegati 2 e 3 al presente decreto</p>
<p>Articolo 6.<br />
Ruoli e responsabilità<br />
1. Il sistema di conservazione prevede almeno i seguenti ruoli:<br />
a. produttore identificato, nel caso di pubblica amministrazione, nella figura del responsabile<br />
della gestione documentale di cui all’articolo 8 del decreto sul documento informatico;<br />
b. utente;<br />
c. responsabile della conservazione.</p>
<p>8. I soggetti che affidano il processo di conservazione a soggetti esterni provvedono a delegare<br />
ad essi il ruolo del responsabile del trattamento dei dati come previsto dal Codice in materia<br />
di protezione dei dati personali, mantenendo comunque la titolarità degli stessi</p></blockquote>
<p><em>L&#8217;Articolo 3 unito all&#8217;Articolo 6, definisce le caratteristiche del sistema di conservazione e degli attori che andranno ad utilizzare e gestire il sistema. Importante sottolineare che l&#8217;allegato 5, che riporta correttamente lo schema XML dei metadati, sia assolutamente inderogabile per lo sviluppo di un sistema di conservazione sostitutiva. Resta inteso ovviamente che a questo punto le presenti regole tecniche rappresentano un notevole cambiamento per gli operatori del settore e quanto sia necessario adeguarsi a questi nuovi processi tecnici. Ricordiamo infatti che la normativa per la dematerializzazione è sempre la stessa e che quello che cambia è l&#8217;aspetto tecnico del processo di conservazione, ma non le leggi. Il comma 8 dell&#8217;Articolo 6 è importante perchè riconferma la gestione della privacy in caso di deleghe dei processi di conservazione e dunque trasmette le responsabilità dovute dal Dlgs. 196/2003 interamente all&#8217;Outsourcer che dovrà ovviamente  farsi carico di queste responsabilità che ricordiamo oltre ad essere civili sono anche penali. </em></p>
<blockquote><p>Articolo 5.<br />
Modelli organizzativi della conservazione<br />
1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che<br />
garantiscano la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente.<br />
2. Ai sensi dell&#8217;articolo 44 comma 1-ter del Codice, la conservazione può essere svolta:<br />
a. internamente al soggetto produttore dei documenti informatici da conservare,<br />
b. affidata, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee<br />
garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso<br />
DigitPA.<br />
3. Le pubbliche amministrazioni realizzano i propri processi di conservazione internamente o<br />
affidando tali processi a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’articolo 44-bis,<br />
comma 1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali<br />
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e successive modificazioni.</p></blockquote>
<p><em>Come per la Delibera n.11 Cnipa del 2004, anche in queste regole tecniche si riporta la possibilità di affidarsi ad un soggetto accreditato o meno in outsourcing per avviare processi di conservazione sostitutiva. Ma è importante il comma 3 poichè obbliga le PA ad affidarsi solo ed esclusivamente ai conservatori accreditati, ricordando che quest&#8217;ultimi sono &#8220;nominati&#8221; da DigitPA a seguito dell&#8217;accreditamento secondo specifici requisiti.</em></p>
<blockquote><p>Articolo 7.<br />
Responsabile della conservazione<br />
1. Il responsabile della conservazione opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati<br />
personali, ove nominato, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi<br />
informativi, nel caso delle pubbliche amministrazioni, con il responsabile del servizio per la<br />
gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi e nel caso delle<br />
pubbliche amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’ufficio di cui all’articolo<br />
17 del Codice. In particolare:<br />
a. definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della<br />
tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla<br />
vigente normativa;<br />
b. gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla<br />
normativa vigente;<br />
c. genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione</p>
<p>d. genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica<br />
qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;<br />
e. effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;<br />
f. assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità<br />
degli archivi e della leggibilità degli stessi;<br />
g. adotta misure per verificare e prevenire il degrado dei sistemi di memorizzazione e delle<br />
registrazioni, l’obsolescenza dei formati al fine di garantire la conservazione e l’accesso<br />
ai documenti informatici;<br />
h. provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici all’evolversi del contesto<br />
tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;<br />
i. adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione<br />
come previsto nell’articolo 12 del presente decreto;<br />
l. richiede la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia previsto il suo intervento,<br />
assicurando allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle<br />
attività al medesimo attribuite;<br />
m. assicura l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e<br />
di vigilanza ai diversi organismi competenti previsti dalle norme vigenti;<br />
n. provvede, nel caso di amministrazioni statali, al versamento dei documenti conservati<br />
all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle<br />
norme vigenti;<br />
o. predispone il manuale di conservazione di cui all’articolo 8 del presente decreto e ne<br />
cura l’aggiornamento periodico e in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi,<br />
procedurali o tecnologici rilevanti.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 44, comma 1-ter, del Codice, il responsabile della conservazione può<br />
richiedere di certificare la conformità del processo di conservazione ad altri soggetti, pubblici<br />
o privati, eventualmente accreditati presso DigitPA come certificatori del sistema di<br />
conservazione ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 1, del Codice.<br />
3. Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un<br />
dirigente o da un funzionario delegato formalmente designato.<br />
4. Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della conservazione può essere<br />
svolto dal responsabile del servizio per la gestione dei documenti informatici, della gestione<br />
dei flussi documentali e degli archivi.</p></blockquote>
<p><em>L&#8217;articolo 7 è interamente dedicato al RCS, ovvero al Responsabile della Conservazione Sostitutiva. Ma questa volta non si tratta di una copia della Delibera 11/2004 CNIPA, ma vengono aggiunte alcune metodologie nuove che il RCS dovrà svolgere all&#8217;interno del sistema di conservazione e per mezzo del Manuale di Conservazione. Inoltre vengono definite nuove definizioni e procedure in ambito PA. E&#8217; importante fare un commento approfondito sulla lettera d) dell&#8217;articolo 7. Prima però riporto quello che dice l&#8217;articolo 10 che si collega concettualmente con l&#8217;articolo 7) :</em></p>
<blockquote><p>Articolo 10.<br />
Modalità di esibizione<br />
1. Fermi restando gli obblighi in materia di esibizione dei documenti stabiliti da norme<br />
specifiche e dal precedente articolo 6, comma 8, il sistema di conservazione permette<br />
l’accesso da parte dei soggetti autorizzati al documento informatico conservato direttamente<br />
per via informatica anche da remoto attraverso la produzione di un pacchetto di<br />
distribuzione secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione.<br />
2. Nei casi in cui, secondo le vigenti norme, è richiesta la presentazione di un documento in<br />
originale tale obbligo è soddisfatto anche attraverso la presentazione della copia informatica<br />
o della copia analogica del documento informatico conservato, prodotta secondo quanto<br />
previsto dal decreto sul documento informatico.</p></blockquote>
<p><em>Dunque sorge subito una domanda : &#8220;Per accedere ad un documento passato in conservazione sostitutiva, avrò bisogno ogni volta della produzione di questo pacchetto di distribuzione?(che ricordo essere dello standard OAIS)E quindi è necessario ogni volta che il Responsabile della Conservazione produca il pacchetto da esibire ?&#8221;. La risposta non è così semplice come si potrebbe pensare. Allora vediamo prima di tutto quali sarebbero le difficoltà, qualora la risposta sia affermativa. In questo caso io avrei sempre bisogno di una persona, ovvero il RCS, che ogni volta dovrà produrre questo pacchetto, anche se io utente vorrei semplicemente visionare a schermo il documento passato in conservazione. Questa non è solamente una grave limitazione, ma anche una grossissima complicazione. Ma è proprio così ? Tecnicamente si, ma proceduralmente no! Perchè ? Perchè sarà possibile indicare le procedure di produzione del pacchetto di distribuzione del RCS e i diversi utenti che avranno accesso al sistema, nel Manuale di Conservazione. Le modalità descritte dal Manuale di Conservazione che ovviamente sia l&#8217;Outsourcer in caso di deleghe o sia il responsabile interno produrranno secondo le diverse specifiche dei sistema, dovranno riferirsi anche all&#8217;esibizione e quindi si potranno indicare le diverse possibili soluzioni alla complicazione assurda inserita in queste regole tecniche. A conferma di questa possibilità vi è infatti la lettera g) dell&#8217;Articolo 9 che descrive il processo di conservazione e che qui riportiamo :</em></p>
<blockquote><p>Articolo 9.<br />
Il processo di conservazion<br />
g. la preparazione e la sottoscrizione con la firma digitale o firma elettronica qualificata, ove<br />
previsto nel manuale di conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini<br />
dell’esibizione sulla base della richiesta dell’utente</p></blockquote>
<p><em>Inoltre leggendo per intero l&#8217;articolo 9, si comprende come anche il Manuale di Conservazione sia completamente cambiato rispetto a quello definito dalla Delibera n.11/2004 CNIPA. Insomma per le software house ci sarà tanto da lavorare. </em></p>
<p>Infine ricordo che gli altri due allegati, quello sui formati e definizioni, spiegano &#8220;via Wikipedia&#8221; le diverse estensioni dei file approvati per la conservazione e quindi è inutile spendere parole.</p>
<p>Concludo quest&#8217;analisi ricordando a chi legge che queste regole tecniche sono delle Bozze e che quindi teoricamente si potranno ancora inserire delle modifiche da parte di DigtiPA , infatti è possibile inviare commenti e proposte alla mail gdlcad@digitpa.gov.it .</p>
<p>Di seguito i documenti delle nuove regole tecniche DigitPA :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Regole%20tecniche%20doc%20inf%20e%20gest%20doc%2005%2008%202011.pdf">Bozza dello schema di regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico</a></li>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Regole%20tecniche%20conservazione%2005%2008%202011.pdf">Bozza dello schema di regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 44 e 44 bis del CAD;</a></li>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Regole%20tecniche%20per%20il%20protocollo%20informatico%2005%2008%202011.pdf">Bozza dello schema di regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82</a></li>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Allegato%201-%20Glossario%20-%20definizioni%2005-08-2011.pdf">Bozza dell’Allegato 1 &#8211; Glossario/definizioni</a></li>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Allegato_2_Formati_10-08-2011.pdf">Bozza dell’Allegato 2 &#8211; Formati</a></li>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Allegato%204-%20Specifiche%20tecniche%20pacchetto%20archiviazione%2005%2008%202011_0.pdf">Bozza dell’Allegato 4 &#8211; Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione</a></li>
<li><a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Allegato%205%20-%20Metadati%2005-08-2011.pdf">Bozza dell’Allegato 5 &#8211; Metadati</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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